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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA - Nessuno è perfetto:Malattie e Disturbi Mentali

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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA

AGEVOLAZIONI PER DISABILI



Legge di Stabilità 2016 – In Gazzetta il testo definitivo


DIRITTO CIVILE
Un articolo unico per 999 commi. Questo il biglietto da visita della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – c.d. legge di Stabilità per il 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70.

IMU e TASI

È uno dei capitoli di maggior rilevanza della Legge di Stabilità 2016 (vale 3,7 miliardi) e riguarda sia le abitazioni che gli immobili d’impresa.

Viene eliminata la TASI sulla prima casa, con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9);
L’abolizione dell’imposta si applica anche nel caso di abitazione assegnata al coniuge legalmente separato;
Sconto del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune;
Sconto del 25% sull’abitazione concessa in locazione per i proprietari che affitteranno a canone concordato.
Per quanto riguarda le imprese:

torna in vigore la differenziazione tra terreni di montagna e di pianura, con i primi beneficiari direttamente e in ogni caso dell’esenzione dell’Imu;
l’esenzione si applica altresì agli imbullonati, ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende.

LEASING PRIMA CASA

Confermata la misura che consente di acquistare la prima casa in leasing.

Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.

All’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l’intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore. Per il contratto l’utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L’ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni del comma 78. La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Per il rilascio dell’immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.

BONUS MOBILI:

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

PROROGA ECOBONUS E SCONTI RISTRUTTURAZIONI:

Prorogate al 2016 le detrazioni su ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e del 50% per le ristrutturazioni edilizie e per il connesso acquisto di mobili.

Inoltre arriva lo sconto del 65% per chi acquista e installa dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, caldaie, e climatizzatori, nonché un credito d’imposta, con un limite massimo di 15 milioni, per le spese sostenute dai cittadini per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale e impianti di allarme.

IMPRESE:

A trovare conferma nel testo di legge anche il “super-ammortamento” del 140% per i soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Nel corso dell’iter parlamentare sono state confermate le misure introdotte dal ddl originario del Governo, con una serie di novità destinate in particolare alle imprese del Sud.

In particolare, è stato previsto un credito d’imposta, diversificato a seconda delle dimensioni dell’impresa (20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese), per gli investimenti in macchinari delle aziende di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo.

Fra le altre misure per le imprese:

sconto contributivo al 40% per due anni per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016;
eliminazione IRAP agricola;
detassazione premi di produttività.
SOCIETÀ “BENEFIT”:

I commi 376-382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Le finalità sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.

Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.

La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice ci-vile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

FONDO PER IL MANTENIMENTO DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO:

Confermata l’istituzione del fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministro della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell’istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi 414 e 415, con particolare riguardo all’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 414 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415.

FONDO SOLIDARIETA’ PER RISPARMIATORI:

Al fine di agevolare l’accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 2, commi 5-bis e 5- ter, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l’avvio della procedura, nonché, per l’eventuale parte residua, a consentire l’adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell’educazione finanziaria.

Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all’entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

INCENTIVI FISCALI ALLA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE:  

Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016

CONTRATTI DI LOCAZIONE: modifica della legge 431 del 1998:

E’ fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), del codice civile.

LAVORO E AMMORTIZZATORI:

Confermati gli sgravi per le imprese che assumono per tutto il 2016, ma ridotti al 40% rispetto a quest’anno e di durata biennale. Prorogata fino al 2017 anche la disoccupazione per i collaboratori, la dis-coll, introdotta in via sperimentale quest’anno, entro un limite di spesa di 54 milioni per il primo anno e di 24 per il secondo.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA:

Scongiurati, grazie alla disattivazione delle clausole di salvaguardia, gli aumenti dell’Iva e delle accise previsti a partire dal 2016 per un valore di 16,8 miliardi.

PENSIONI:

NO TAX AREA: scatterà dal 2016 l’innalzamento della no tax area a 8mila euro per i pensionati over 75.
OPZIONE DONNA: viene confermata l’opzione donna, ovvero la possibilità di ritiro anticipato con 58 anni e 35 di versamenti per lavoratrici che maturino il requisito entro dicembre (la platea potenziale è di 30mila soggetti). La proroga di ‘Opzione donna’ oltre il 31 dicembre 2015 potrà avvenire soltanto se si renderanno disponibili risparmi di spesa dopo un monitoraggio della misura.
PART TIME: Introdotta anche la possibilità del part-time per la pensione per lavoratori a cui mancano meno di tre anni all’età pensionabile, l’azienda paga i contributi pieni, ma li versa direttamente in busta paga invece che all’INPS e al dipendente viene comunque accreditata contribuzione figurativa per cui alla fine percepità la pensione senza decurtazioni.

CANONE RAI:

Definitivo l’inserimento del canone Rai nella bolletta elettrica che sarà pagato in rate mensili da 10 euro a partire dal luglio 2016, in ragione del possesso dell’apparecchio televisivo o assimilati.

PAGAMENTI ELETTRONICI E TETTO CONTANTE:

Trova conferma anche la misura che obbliga commercianti e professionisti ad accettare bancomat e carte di credito anche per i piccoli pagamenti (per importi inferiori a 30 euro) e quindi anche per caffè, giornali e parchimetri.

Innalzato a 3 mila euro il tetto all’uso del contante, fatta eccezione per i pagamenti della P.A. (ivi comprese le pensioni superiori a mille euro) e i money transfer.

AUTOVELOX:


Confermate le novità in ordine al codice della strada con la possibilità per gli autovelox di accertare anche le violazioni relative all’assicurazione Rc auto e all’omessa revisione dei veicoli.

GIOCHI:


Aumenta del 2,5% il prelievo erariale unico sui giochi che arriva dunque al 17,5%, mentre il payout (ossia la percentuale delle giocate restituite ai giocatori per le vincite) scende dal 74% al 70%. Arriva anche il divieto alle pubblicità dei giochi che consentono vincite in denaro sia in radio che in tv dalle 7 alle 22, a pena di sanzioni pecuniarie variabili dai 100mila ai 500mila euro.

CONTRATTI PUBBLICI A ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all’articolo 9 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, come accertato dall’autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell’accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all’autorità che provvede all’accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi

EQUO INDENNIZZO:


Più difficile ottenere gli indennizzi di cui alla legge Pinto per l’irragionevole durata del processo. La possibilità di percepire gli indennizzi infatti viene subordinata all’esperimento (a carico della parte) di determinati rimedi preventivi a pena di perdita del diritto. Ridotta anche la forbice prevista per gli indennizzi stessi.

ARBITRO CONSOB SU LITI RISPARMIATORI-INTERMEDIARI:

arriva l’arbitro Consob sulle liti tra risparmiatori e consulenti.

ALBO UNICO CONSULENTI FINANZIARI:

vengono trasferite le funzioni di vigilanza di primo livello, attualmente in capo alla Consob, all’organismo per la tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari mantenendo alla Consob la vigilanza di secondo livello sull’organismo stesso.

NUOVA RATEIZZAZIONE CARTELLE:


i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione potranno essere riammessi alla dilazione.

1 ANNO IN PIU` PER ACCERTARE REDDITI E IVA:

vengono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi. Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.

 




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