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ESENZIONI PER MALATTIE CRONICHE E RARE - Nessuno è perfetto:Malattie e Disturbi Mentali

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ESENZIONI PER MALATTIE CRONICHE E RARE

MALATTIE RARE ESENTI DA TICKET


FAQ - Esenzioni per malattie croniche e rare



1. Cosa sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)?

2. Quante sono le malattie e condizioni esenti?

3. Come vengono definite le malattie e condizioni esenti?

4. Come vengono individuate le malattie e condizioni esenti?

5. Come viene riconosciuto il diritto all’esenzione per patologia?

6. Chi rilascia la certificazione di malattia?

7. Cosa indica il codice di esenzione previsto per ciascuna patologia?

8. A quali visite specialistiche si ha diritto in esenzione?

9. Si può chiedere l'esenzione per più di una malattia? In tal caso a quali prestazioni si ha diritto?

10. Perché per alcune malattie non è riportato un elenco dettagliato delle prestazioni esenti?

11. Quali sono le novità per gli esenti per malattia cronica in materia di assistenza farmaceutica?

12. Che durata ha l'attestato di esenzione per patologie croniche?

13. Cosa prevede circa le prestazioni in esenzione il regolamento per le malattie rare?




1. Cosa sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)?

I Livelli Essenziali di Assistenza sono costituiti dai servizi e dalle prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio italiano. Le prestazioni incluse nei LEA sono individuate sulla base di principi di effettiva necessità assistenziale, di efficacia e di appropriatezza. Il provvedimento di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 29 novembre 2001), emanato sulla base di un accordo Stato-Regioni, elenca le prestazioni erogabili nell’ambito del Servizio sanitario, le prestazioni erogabili soltanto secondo specifiche indicazioni cliniche e quelle escluse dai livelli e non erogabili in tale ambito. Le Regioni, inoltre, possono decidere di includere nei LEA ulteriori prestazioni, che vanno a costituire il livello di assistenza regionale.
Le prestazioni attualmente totalmente escluse dai LEA, elencate nell’allegato 2A al DPCM, sono le seguenti:

a.chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
b.circoncisione rituale maschile;
c.medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia, omeopatia, chiropratica, osteopatia, ecc.);
d.vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
e.certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge: certificazioni idoneità alla pratica sportiva agonistica e non (salvo quelle rilasciate dal medico di famiglia per manifestazioni in ambito scolastico), idoneità al servizio civile, idoneità alla guida, idoneità al porto d’armi, idoneità all’impiego, etc.;
f.prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale:

  • esercizio assistito in acqua,

  • idromassoterapia,

  • ginnastica vascolare in acqua,

  • diatermia a onde corte e microonde,

  • agopuntura con moxa revulsivante,

  • ipertemia NAS,

  • massoterapia distrettuale riflessogena,

  • pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente,

  • elettroterapia antalgica (1),

  • ultrasuonoterapia (1),

  • trazione scheletrica,

  • ionoforesi,

  • laserterapia antalgica (1),

  • mesoterapia (1),

  • fotoferesi terapeutica,

  • fotochemioterapia extracorporea, fotoferesi extracorporea.

g.(1) La l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuoterapia, la laserterapia e la mesoterapia, possono essere incluse nei LEA su disposizione regionale, secondo specifiche indicazioni cliniche.
Le prestazioni erogabili secondo specifiche indicazioni cliniche (età, condizioni di salute, tempo trascorso dalla precedente prestazione, etc.) elencate nell’allegato 2B al DPCM sono le seguenti:
a.le prestazioni di assistenza odontoiatrica
b.la densitometria ossea (*)
c.le prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale (eccetto quelle dell’allegato 2A)
d.la chirurgia rifrattiva (*)
(*) I “Fattori di rischio per l’erogazione delle prestazioni di densitometria ossea” e le “Condizioni per l’erogazione della Chirurgia refrattiva, sono allegati all’Accordo Stato/Regioni del 5 marzo 2007 che ha integrato il DPCM 29 novembre 2001)


2. Quante sono le malattie e condizioni esenti?

Attualmente, ai fini dell’esenzione sono individuate 56 malattie e condizioni, esenti ai sensi del D.M. n. 329/1999 e successive modificazioni (malattie croniche ed invalidanti) e 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare, esenti ai sensi del D.M. n. 279/2001.

3. Come vengono definite le malattie e condizioni esenti?

Le malattie comprese negli allegati al D.M. 329/99 e successive modifiche (malattie croniche ed invalidanti) e al D.M. 279/2001 (malattie rare) sono definite secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9-CM), tranne nei casi particolari di categorie molto ampie (es. “051 Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici”).
Per le malattie rare, sono generalmente elencati anche i sinonimi più frequenti e, quando si tratta di gruppi di malattie, sono riportati esempi di malattie afferenti allo stesso gruppo.

4. Come vengono individuate le malattie e condizioni esenti?


Le malattie che danno diritto all’esenzione sono individuate sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 124/1998: gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.

Per le malattie rare (D.M. 279/2001) un criterio ulteriore è rappresentato dal dato epidemiologico che definisce rare le malattie con una prevalenza (cioè il numero di individui che presentano la malattia in una popolazione) inferiore a 5 per 10.000 abitanti nell’insieme della popolazione comunitaria (Programma d'azione comunitario sulle malattie rare 1999-2003).

5. Come viene riconosciuto il diritto all’esenzione per patologia?

Il diritto all’esenzione è riconosciuto dalla ASL di residenza dell’assistito sulla base della certificazione della malattia.
Le procedure di riconoscimento devono essere definite in modo da evitare ogni possibile disagio al cittadino e prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.

6. Chi rilascia la certificazione di malattia?

1.Per le malattie croniche e invalidanti le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all’esenzione devono riportare la diagnosi e possono essere rilasciate da:
?le aziende sanitarie locali;
?le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle aziende ospedaliere ai sensi dell'art.1 comma 3, del d.lgs. n. 269/1993;
?gli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge n. 833/1978;
?gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all'art. 41, legge n. 833/1978;
?gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge n.833/1978;
?le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.

Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell'esenzione:

?le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
?la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;
?la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
?la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell’ambito del SSN, previa valutazione del medico del distretto.


2.La diagnosi di malattia rara deve essere certificata da un presidio della Rete per le MR, appositamente individuato dalla Regione per quella specifica malattia o per il gruppo a cui appartiene. La certificazione rilasciata dal presidio ai fini dell’esenzione deve riportare, oltre alla definizione, anche il codice identificativo della malattia o del gruppo di malattie a cui la stessa afferisce, come definito nell’allegato 1 al D.M. 279/2001.
In tutti i casi in cui la certificazione non consenta l’identificazione univoca della malattia rara inclusa nell’allegato 1 al decreto, è opportuno che la stessa certificazione e la codifica siano verificate da personale medico qualificato ed esperto. In alternativa, l’azienda sanitaria locale che rilascia l’esenzione può chiedere indicazioni allo stesso presidio che ha effettuato la diagnosi, qualora sia possibile, in tempi brevi e senza creare disagi al cittadino.

7. Cosa indica il codice di esenzione previsto per ciascuna patologia?


•Il D.M. 329/1999 (malattie croniche) associa a ciascuna malattia e condizione esente uno specifico codice numerico composto di due parti: la prima parte, di tre cifre, reca la numerazione progressiva della malattia o della condizione; la seconda parte, composta di tre, quattro o cinque cifre, corrisponde al codice identificativo della malattia secondo l’ICD-9-CM. Nel caso in cui la condizione individuata non sia stata definita sulla base della classificazione ICD-9-CM, il codice identificativo è composto soltanto dalle prime tre cifre.


•Nel D.M. 279/2001 (malattie rare) è stato predisposto uno specifico codice alfanumerico che, rispettando l'ordine progressivo dei settori previsti dalla classificazione ICD-9-CM, permette eventuali confronti ed aggiornamenti, composto di sei caratteri:
?il primo carattere è la lettera "R" che indica che la malattia è individuata come rara;
?il secondo carattere è una lettera che indica il settore della classificazione ICD9-CM cui la malattia o il gruppo di malattie appartiene
?il terzo carattere è costituito dal numero “0” nel caso di una malattia singola e dalla lettera "G" quando il codice si riferisce ad un gruppo di malattie
?i successivi caratteri indicano la numerazione progressiva della malattia o del gruppo di malattie comprese in ciascun settore

Quando il codice si riferisce ad un gruppo di malattie, tutte le malattie afferenti allo stesso gruppo (anche quando non espressamente indicate in via esemplificativa) sono identificate da quel medesimo codice. Tra un codice e l’altro è mantenuta una riserva di codici utile a consentire l’eventuale inserimento di ulteriori malattie, classificate alla luce delle conoscenze scientifiche, nel rispetto del criterio di classificazione.

8. A quali visite specialistiche si ha diritto in esenzione?

A tutte le visite di controllo successive a quella in cui è stata formulata la diagnosi, purché utili al monitoraggio della specifica malattia per la quale il cittadino è esente. Se l'assistito deve eseguire una visita per un evento o una patologia indipendenti da quella malattia o dalle sue complicanze, dovrà pagare la quota di partecipazione secondo le disposizioni vigenti.

9. Si può chiedere l'esenzione per più di una malattia? In tal caso a quali prestazioni si ha diritto?

Si. Per ciascuna malattia si ha diritto alle prestazioni individuate dal Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche. Tale regolamento tuttavia non prevede l'esenzione per le prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia: il diritto alla esenzione è riconosciuto per la malattia già accertata.

10. Perché per alcune malattie non è riportato un elenco dettagliato delle prestazioni esenti?

Perché si tratta di malattie che possono manifestarsi con quadri clinici molto diversi tra loro e, quindi, avere necessità assistenziali molto varie e complesse. Il medico dovrà scegliere, tra le prestazioni incluse nei livelli di assistenza, quelle necessarie e più appropriate alla specifica situazione clinica. Le prestazioni dovranno comunque essere sempre comprese nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia e delle sue complicanze ed efficaci per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti (d.lgs 124/98).



11. Quali sono le novità per gli esenti per malattia cronica in materia di assistenza farmaceutica?

L’esenzione per una malattia cronica dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni specialistiche individuate dal regolamento ministeriale, necessarie al trattamento della malattia, al controllo della sua evoluzione ed alla prevenzione degli aggravamenti, ma non comporta benefici particolari per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica. In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti), in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota) o in fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica). Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per malattia cronica. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di appartenenza. Il numero massimo di confezioni per ricetta (a favore degli esenti per malattia) è di tre, e comunque la prescrizione non può superare i 60 giorni di terapia. La prescrizione fino a sei pezzi per ricetta (pluriprescrizione) è consentita soltanto per i medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, i medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

12. Che durata ha l'attestato di esenzione per patologie croniche?

Il d.m. n. 329/1999 e successive modifiche non fissa limiti temporali di validità per gli attestati. Tuttavia per la condizione di cui al codice 040 (neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale), il diritto all’esenzione è espressamente limitato ai primi tre anni di vita Inoltre, per alcune malattie e condizioni, le regioni e province autonome possono prevedere attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici e/o organizzativi.

Il D.M. n. 279/2001, a causa della varietà e della complessità delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia, non definisce puntualmente le prestazioni erogabili in esenzione, ma prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. In considerazione dell’onerosità, della difficoltà e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare, l’esenzione è estesa anche:

•ad indagini volte all'accertamento delle malattie rare;
•ad indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica.


 




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