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EUTANASIA - Nessuno è perfetto:Malattie e Disturbi Mentali

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EUTANASIA

CAMPAGNE D'INFORMAZIONE




PROGETTO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE RIFIUTO DI TRATTAMENTI SANITARI E LICEITÀ DELL'EUTANASIA
INIZIATIVA ANNUNCIATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 22 DICEMBRE2012 N.298




I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare aisensi dell’art. 71 comma 2 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n.352 e successive modificazioni.

Articolo 1

Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di  trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:

1) provenga da soggetto maggiorenne;

2) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;

3) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”.

Articolo 2

Il personale medico e  sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;

2) il paziente sia maggiorenne;

3) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;

4) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;

5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;

6) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;

7) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico .

Articolo 4

Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.

La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.

Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del fiduciario.

Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano rispettate,  non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593


Il termine “eutanasia” deriva dal greco e significa “buona morte”. Attualmente viene utilizzato per indicare l’atto di concludere la vita di un'altra persona, affetta da malattie incurabili, allo scopo di diminuirne le sofferenze


Materia: ItalianoTipologia: Superiori-Università
L’eutanasia è una pratica antica, che risale ad alcune società dell’antichità. In Grecia e a Roma era possibile praticarla in particolari situazioni, ad esempio a Sparta venivano soppressi i bambini che presentavano difetti fisici, cioè venivano eliminate quelle persone che potevano risultare un peso per la società. Nel Medioevo con la nascita delle organizzazioni religiose, l’eutanasia divenne eticamente e moralmente inaccettabile. Il cristianesimo, l’ebraismo e l’islamismo, ritenendo sacra la vita umana, condannarono qualsiasi forma d’eutanasia. Nel XX secolo l’eutanasia sociale venne praticata in modo più massiccio. In Germania già prima dell’inizio del nazismo ci fu un’impennata delle morti dei malati cronici presenti negli ospedali, sia per alleviare le sofferenze di essi e dei parenti, che per ridurre le spese dello stato. Con il nazismo, l’eutanasia veniva utilizzata nei confronti di alcune categorie di persone, malati gravi o minorati psichici, per preservare la razza ariana.

È possibile distinguere diversi tipi d’eutanasia: quella collettivista
, cioè che riguarda più persone, e quella individualistica che riguarda invece la singola persona.
Forme d’eutanasia collettivistica sono l’eugenica, con cui vengono eliminate persone portatrici di handicap per migliorare la qualità della razza e l’economica, con cui sono soppresse persone anziane o inutili nel processo economico per favorirne altre socialmente più utili.

L’eutanasia individualistica, che consiste nel porre fine alle sofferenze di una persona destinata a morire, si distingue in attiva e passiva. Nell’eutanasia attiva il medico, accogliendo la richiesta di un malato terminale, per il quale non vi siano più speranze né di guarigione né di attenuazione delle sofferenze, somministra un farmaco ad azione letale, dopo avergliene fatto sottoscrivere la richiesta.   
Quella passiva si riferisce alla morte naturale, quando cioè viene sospeso l'uso degli strumenti vitali o delle medicine in modo che si verifichi una morte completamente naturale, che non contrasti le leggi della natura. Una variante dell'eutanasia attiva è il cosiddetto "suicidio assistito", che si verifica quando un medico o un'altra persona fornisce del veleno ad un ammalato, che ne abbia fatto richiesta, ed assista a che esso venga ingerito dal richiedente, senza prestare alcuna collaborazione.

Nel nostro Paese l'eutanasia è vietata dalla legge, anche se il malato è consenziente, viene equiparata all'omicidio ed è perseguita penalmente, anche se viene considerata meno grave rispetto all'omicidio volontario. L’Olanda è stato il primo paese al mondo a consentire l’eutanasia e il suicidio assistito, anche se con la condizione che il paziente abbia fatto una scelta volontaria e meditata, abbia di fronte sofferenze insopportabili e non abbia alternative. In Svizzera l’eutanasia non è consentita, ma viene accettata la pratica del suicidio assistito, cioè il paziente deve ingerire da solo un farmaco letale. In Francia l'eutanasia è illegale, ma il codice penale tratta diversamente quella attiva e quella passiva: nel primo caso il reato è assimilato all'omicidio, mentre nel secondo caso non c'è reato. Secondo la Corte tedesca, la "dolce morte" può essere autorizzata solamente se è inequivocabilmente corrispondente alla volontà del paziente, ma deve comunque essere approvata dai tribunali tutori. Nel Regno Unito non sono ammessi né l'eutanasia né il suicidio assistito, ma si sono verificati dei casi in cui la giustizia britannica ha autorizzato alcuni medici ad anticipare la morte di malati ormai senza speranza di sopravvivere e tenuti in vita in maniera artificiale. In Spagna dal 1995 il codice penale non tratta più l'eutanasia e l'assistenza al suicidio come un omicidio.

vedi anche: Al pacino il dr morte

 




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