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Patologie esenti da revisione delle visite di accertamento - Nessuno è perfetto:Malattie e Disturbi Mentali

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Patologie esenti da revisione delle visite di accertamento

AGEVOLAZIONI PER DISABILI



Patologie esenti da revisione delle visite di accertamento:
pubblicato il decreto

INVALIDITÀ E RIVEDIBILITÀ
(semplificazione degli accertamenti sanitari)



La legge n.80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell'invalidità civile.
In particolare, l'art. 6 comma 3 fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo e prevede che i cittadini a cui è stato riconosciuta l'indennità di accompagnamento o di comunicazione e siano affetti da patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, non devono essere più sottoposti a visita di accertamento e revisione.

Con il Decreto 2 agosto 2007[1] il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l' elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo.

NB. La procedura deve essere effettuata d'ufficio!!! Senza oneri o "incombenze" per il cittadino.

Una nota del Ministro della Salute[2] prima, seguita da una recente circolare dell'INPS[3], ha finalmente chiarito e puntualizzato le modalità che le ASL e gli uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a questi enormi difficoltà economiche a causa della sospensione dell'assegno.

Fino a non molto tempo fa, infatti, sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i cittadini non sapevano come comportarsi.

È l'INPS a dover avviare la procedura di verifica e ad occuparsi dell'intero iter.

L' INPS, infatti, è tenuto a richiedere alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di accompagno e di comunicazione, e la relativa documentazione.

Le ASL sono tenute ad inviare per tempo i fascicoli.

L'INPS dovrà valutare la documentazione giunta e redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all'esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà poi redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all'esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà restituire i fascicoli, corredati di verbale alle Asl, e comunicare al cittadino ritenuto esonerato, che non sarà più chiamato a visita.

Ciò avverrà sia per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto all' accompagno e/o all' indennità di comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore visita presso la commissione di verifica.

Tutelati

Se hai presentato domanda di invalidità o di aggravamento e, nonostante i mesi trascorsi, non hai ancora ricevuto il verbale , l'assegno, o effettuato la visita:

  • hai il diritto di conoscere a che punto si trova la pratica;

  • invia questo Modulo per avere accesso alle informazioni.


Se hai l'invalidità al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o l'indennità di comunicazione:

controlla se la tua patologia rientra tra quelle esonerate dalla visita di rivedibilità (vedi tabella).

  • Se la tua patologia rientra, muoviti per tempo! Invia prima di essere convocato a visita, il Modulo in cui chiedi che venga attivata d'ufficio la procedura per l'esonero dalla rivedibilità


  • Se le amministrazioni non rispondono, rivolgiti ad una delle nostri sedi di Cittadinanzattiva - del Tribunale per i Diritti del Malato per ottenere indicazioni e sostegno.


....Un'ultima informazione
La legge 80/06 prevede inoltre, per i malati oncologici, il diritto ad ottenere la prima visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Se sei un malato oncologico, hai presentato domanda di invalidità, ed attendi di essere convocato a visita:

  • Hai il diritto di sollecitare la ASL ad effettuare l'accertamento medico legale.



INPS: definizioni operative di handicap e disabilità


Il 30 ottobre scorso l’INPS ha espresso, con il messaggio n. 23991 indicazioni interpretative su due definizioni: quella di handicap e quella di disabilità. Si tratta di interpretazioni che hanno ricadute importanti su due aspetti.
Il primo: la revisione dei certificati di handicap rilasciati ai sensi della Legge 104/1992.
Il secondo: l’applicazione delle agevolazioni alle assunzioni – ai sensi della Legge 68/1999 – di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.


Handicap e rivedibilità
Per la prima volta l’INPS fornisce alle proprie Commissioni di verifica alcune indicazioni metodologiche e interpretative legate al concetto di handicap. Le Commissioni di verifica, lo ricordiamo, sono deputate a controllare nella forma e nel merito tutti i verbali di invalidità, handicap (Legge 104/1992) e disabilità, rilasciati dalle Commissioni di accertamento delle Aziende Usl. Inoltre sono incaricate di effettuare i controlli a campione e quelli straordinari (esempio i 200mila controlli sui “falsi invalidi” previsti dalla recente Legge 133/2008).

L’INPS ricorda che l’handicap “pur fondando la sua sussistenza sulla presenza di una minorazione, lega le prestazioni/agevolazioni alla sussistenza di un addendo socio-relazionale e di contesto che non può essere ignorato e sul permanere del quale può significatamente fondarsi l’esigenza di revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che equigerarchicamente prevede l'operatore sociale nella costruzione del giudizio.”

L’INPS non cita l’esatta definizione di handicap grave previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”.
Per l’estensore del messaggio, che si rifà meramente al contesto e all’aspetto socio-relazionale, non è rilevante l’aspetto del carico assistenziale e dell’autonomia personale che divengono particolarmente severi in correlazione con minorazioni di particolare gravità.

L’INPS sostiene, quindi, che la certificazione di handicap non possa essere “congelata” non prevedendo revisione alcuna. È preferibile che i verbali di handicap prevedano una rivedibilità nel tempo.
L’affermazione appare in palese contrasto con quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 9 marzo 2006, n. 80 che prevede che “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”.

Di fronte a questa evidenza, l’INPS sostiene che il Decreto applicativo dell’articolo 6 della Legge 80/2006, e cioè il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, non avrebbe introdotto novità rispetto all’accertamento dell’handicap. Quindi l’esonero dalla ripetizione delle visite di accertamento sarebbe – secondo l’INPS – relativa solo alle invalidità civili.

Va ricordato che il Legislatore prevede – alla lettera – l’esonero anche per le visite mediche legate alla permanenza dell’handicap. Inoltre il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, richiama in premessa l’esonero dalla ripetizione delle visite non solo per l’invalidità, ma anche per l’handicap, a condizione che gli interessati siano titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazioni e la loro patologia rientri in quelle elencate nel decreto stesso. Infine – e questo è assai rilevante sotto il profilo medico-legale cui si rifà lo stesso INPS – nel Decreto citato ci si riferisce a “condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria;”. Pertanto la dimensione connessa al contesto e all’aspetto socio-relazionale, cioè all’handicap ai sensi della Legge 104/1992, è significativamente espressa anche dal Decreto.


Disabilità psichica e intellettiva
Lo stesso messaggio fornisce una definizione che distingue sotto il profilo medicolegale e concettuale la differenza fra disabilità psichica e disabilità intellettiva e indica anche gli strumenti valutativi da usare. Si tratta del DSM IV (ora in via di revisione, nella versione V), cioè di uno strumento adottato dalla comunità scientifica internazionale per la valutazione delle demenze, delle malattie psichiche, e delle limitazioni intellettive.
L’INPS richiama anche le modalità di quantificazione del grado di disabilità intellettiva in base al quoziente di intelligenza rilevato.

L’impegno definitorio dell’INPS è funzionale a fornire indicazioni sulla corretta applicazione dell’articolo 13 della Legge 68/1999.
Quell’articolo prevede l’opportunità, per le Regioni e le Province Autonome, di concedere un contributo, in base a specifiche convenzioni, ai datori di lavoro che assumano persone con disabilità con una percentuale di invalidità superiore al 79% o con “handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità”. Se la norma viene applicata alla lettera, alle agevolazioni si può accedere anche con handicap, psichici o intellettivi, anche lievi, favorendo l’inserimento di disabilità “leggere” o “borderline” a discapito di disabilità più severe.

La prima interpretazione dell’INPS è che i due tipi di handicap – quello intellettivo o psichico – non debbono necessariamente coesistere.
La seconda interpretazione della normativa è che comunque il limite minimo per accedere ai contributi deve essere del 46%, nel caso di handicap singolo (o psichico o intellettivo).
La terza interpretazione è che nel caso di handicap plurimo la percentuale minima è invece il 79%.
Si tratta, lo ripetiamo, di interpretazioni che hanno una ricaduta nell’attività delle Commissioni periferiche di verifica dell’INPS e, indirettamente, sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Consulta il decreto e l'elenco delle patologie

 




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