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GUIDA AI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÁ - Nessuno è perfetto:Malattie e Disturbi Mentali

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GUIDA AI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÁ

AGEVOLAZIONI PER DISABILI





GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER LE PERSONE CON DISABILITA’ 2015


GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’ 2015 IN FORMATO PDF



INDICE
1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI .......................................................................... 2
2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO ............................................................. 4
>>Chi ne ha diritto ................................................................................................... 4
>>Per quali veicoli? .................................................................................................. 5
>>La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione .......................................................... 5
>>L’agevolazione Iva ................................................................................................ 7
>>L’esenzione permanente dal pagamento del bollo ...................................................... 9
>>L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà ............................... 10
>>Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità ............ 10
>>La documentazione ............................................................................................. 10
>>Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie .................... 12
3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI ................................................................................ 15
>>La detrazione Irpef per i figli portatori di handicap ................................................... 15
>>Le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio ....................................... 16
>>La detrazione Irpef per gli addetti all’assistenza (persone non autosufficienti) ............. 19
>>Le agevolazioni Iva per l’acquisto di ausili tecnici e informatici .................................. 20
>>Le altre agevolazioni per i non vedenti ................................................................... 21
>>La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche ................................... 22
>>L’agevolazione sull’imposta di successione e donazione ............................................ 23
>>L’esenzione dalla tassa sulle imbarcazioni .............................................................. 23
4. ASSISTENZA DEDICATA AI CONTRIBUENTI CON DISABILITA’ ....................................... 24
5. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI ........................................................ 25
>>Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni .......................................................... 27
6. PER SAPERNE DI PIÙ ...................................................................................... 30
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI


1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.

FIGLI A CARICO

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

. 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
. 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.


Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro (vedi Capitolo 3).

VEICOLI

. detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
. Iva agevolata al 4% sull’acquisto
. esenzione dal bollo auto
. esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà


ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

. detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici . Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici . detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti.
detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi


ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

. detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche


SPESE SANITARIE

. deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica


ASSISTENZA PERSONALE

. deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
. detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro (vedi Capitolo 3).



2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

>>Chi ne ha diritto

Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari
dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.


I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i sordi, l’art. 1 della legge n. 68/1999 definisce tali le persone colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

ATTENZIONE

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente,
a beneficio delle persone disabili.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.


>>Per quali veicoli?

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:

autovetture (*)

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente

autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente autoveicoli specifici (*)

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni,
caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

autocaravan (*) (1)

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente motocarrozzette

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria motoveicoli per trasporto promiscuo

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente motoveicoli per trasporti specifici

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e
caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo


(*) Per i non vedenti e i sordi i veicoli agevolati sono solo quelli con l’asterisco

(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere
condotte senza patente.

>>La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione

Spese di acquisto

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef.
Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, di cui si dirà più avanti.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.

Perdita dell’agevolazione

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.

Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.

Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

ATTENZIONE

Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni
dall’acquisto del mezzo.


>>L’agevolazione Iva

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate,
aventi cilindrata fino a:

. 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
. 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.


L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

. all’acquisto contestuale di optional
. alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
. alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.


L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).

E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.

In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Perdita dell’agevolazione

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.


ATTENZIONE

L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due
anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la
differenza d’imposta.

Gli obblighi dell’impresa

L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:

. emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale . comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.


La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

Acquisto di veicoli in leasing

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.

In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.

Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:

. il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi, più avanti, l’apposito paragrafo)
. esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).


La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.

Dalla data di stipula del contratto decorre:

. il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi
nuovamente dell’agevolazione
. il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.


Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).


>>L’esenzione permanente dal pagamento del bollo

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione.
Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.

ATTENZIONE

Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo.

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, l’apposito paragrafo).

I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).

Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

>>L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (appartenenti alle categorie indicate nella tabella di pagina 5), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

>>Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità

Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.

In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.

Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

ATTENZIONE

Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

>>La documentazione

Si indicano, di seguito, i documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l’adattamento del veicolo.

Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo.


1. certificazione attestante la condizione di disabilità:
o per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione o per il disabile psichico o mentale, è richiesto
• il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica
• il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990)


o per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una
limitazione permanente della deambulazione.


Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni.

a) I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica dell’Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. In tal caso, infatti, anche se
rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

b) I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento
anche alla gravità della patologia.
c) Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere


prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica presso l’Asl.
d) La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).


2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%)


Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.

Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

3. fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.

ATTENZIONE

Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, il decreto legge n. 5/2012 ha introdotto
importanti semplificazioni.

In particolare, è stato previsto che:

. i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi) . le attestazioni medico legali - indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali - possono essere sostituite dal verbale della commissione medica. Tale verbale deve essere presentato in copia e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’interessato. Egli dovrà dichiarare, inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.


>>Regole particolari per le persone con ridotte o impedite
capacità motorie

Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.

ATTENZIONE

Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).

Per quali veicoli?

Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabili possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:

. motocarrozzette
. autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.


Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella di pagina 5.

L’adattamento del veicolo

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

. pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
. scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
. braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
. paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
. sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della
persona disabile
. sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
. sportello scorrevole
. altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap
e la tipologia di adattamento.


Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

L’Iva agevolata sugli acquisti

Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dai disabili con ridotte capacità motorie, valgono le seguenti regole:

1. l’acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile
2. il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)
3. l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e per i relativi acquisti di accessori e strumenti.


Gli obblighi dell’impresa

Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000.

Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97.

Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

La documentazione

Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:

1. fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo
per i disabili che guidano).
Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia
da parte del portatore di handicap sia della persona del quale egli risulta fiscalmente
a carico

2. solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di
accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante
ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in
possesso.

Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è
fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)

3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi
prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale,
oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione
pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere
esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI

>>La detrazione Irpef per i figli portatori di
handicap

Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l’importo effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo rriva a 95.000 euro.

ATTENZIONE

Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito
complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:

. 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni
. 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.


Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.

La maggiore detrazione per il figlio disabile

Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro.

LE DETRAZIONI BASE PER I FIGLI A CARICO

figlio di età inferiore a 3 anni 1.220 euro

figlio di età pari o superiore a 3 anni 950 euro

figlio portatore di handicap età inferiore a 3 anni 1.620 euro età pari o superiore a 3 anni 1.350 euro

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo


Le detrazioni effettive

Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica (indicata in tabella) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

Nel reddito complessivo non va considerata l’abitazione principale e le relative pertinenze.
Va compreso, invece, il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.

ESEMPIO

Contribuente che ha un reddito complessivo annuo di 30.000 euro e un figlio disabile a carico di 10 anni.

La detrazione effettiva per il figlio a carico è pari a 923,67 euro e va calcolata nel modo seguente:

1.350 (detrazione base) X 95.000 - 30.000 = 1.350 X 0,6842= 923,67 95.000

Se i figli sono più di uno, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato
per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Pertanto, sarà pari a 110.000
euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così
via.

La ripartizione della detrazione tra i genitori

La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la
detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a
quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con
reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

Cosa significa “incapienza”?

Si dice che si ha incapienza quando l’importo complessivo delle detrazioni, di cui un
contribuente può beneficiare, è maggiore all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo
eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è
possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle
detrazioni spettanti vanno perse.

>>Le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio

Le spese deducibili dal reddito

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:

. le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
. le spese di “assistenza specifica”.


Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
. l’assistenza infermieristica e riabilitativa
. le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
. le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.


ATTENZIONE

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non
a carico fiscalmente.

In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

Le spese detraibili dall’Irpef

Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.

In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

. il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro)
. l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale  l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione
. la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (nota come detrazione del 36%). La detrazione del 19% spetta solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la
detrazione per ristrutturazione edilizia (pari al 50% fino al 31 dicembre 2015, al 36% dal 2016)
. l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella


. l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa
. i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei
disabili.


Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

È importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.

La documentazione

Riguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992.

Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare:

. per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.


In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità).

La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata

. per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile . per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.


>>La detrazione Irpef per gli addetti all’assistenza (persone non autosufficienti)

Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.

Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.


La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando
egli non è fiscalmente a carico.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Altre precisazioni

L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.

Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.

Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici

La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).

Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.

>>Le agevolazioni Iva per l’acquisto di ausili tecnici e informatici

L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:

. servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie) . protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti. protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
. apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi
. poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione


. prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. E’ agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.

Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

. facilitare
. la comunicazione interpersonale
. l’elaborazione scritta o grafica
. il controllo dell’ambiente
. l’accesso all’informazione e alla cultura


assistere la riabilitazione.


La documentazione richiesta

Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

. specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico. certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.


>>Le altre agevolazioni per i non vedenti

Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 238/2000).

La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.

Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

Aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali

L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.

L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici.

>>La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

. 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015
. 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2016.


Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

. quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
. i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.


La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.

Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

. la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
. la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.


>>L’agevolazione sull’imposta di successione e donazione

Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione.

Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.

In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.

>>L’esenzione dalla tassa sulle imbarcazioni

Le persone residenti in Italia che possiedono unità da diporto, aventi una determinata lunghezza dello scafo, sono tenute al pagamento di una tassa annuale.

L’importo da pagare varia a seconda della lunghezza dello scafo e deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.

Sono state individuate, comunque, alcune situazioni particolari in cui il possessore dell’imbarcazione è escluso dal versamento della tassa.

Tra le unità da diporto per le quali è stata riconosciuta l’esenzione vi sono quelle utilizzate dai soggetti portatori di handicap affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.


4. ASSISTENZA DEDICATA AI CONTRIBUENTI CON DISABILITA’

Nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l’Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità.

Il servizio permette alla persona disabile di ricevere assistenza fiscale direttamente al proprio domicilio.

Funzionari qualificati dell’Agenzia delle Entrate aiutano i contribuenti che non possono recarsi presso gli sportelli degli uffici, o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Le persone che desiderano usufruire di questo servizio possono rivolgersi:

. alle Associazioni che operano nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità
. ai servizi sociali degli enti locali
. ai patronati
. ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell’Agenzia dell’Entrate.


Le associazioni e gli enti interessati a svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti disabili e l’Agenzia devono accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione regionale.

Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare si possono conoscere consultando il sito internet www.agenziaentrate.gov.it (sezione “Contatta l’Agenzia”).

È possibile, inoltre, ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi:

. ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle ore 9 alle 13). direttamente agli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia.

Ai Centri di assistenza telefonica (848.800.444) ci si può rivolgere anche per conoscere i
nominativi dei coordinatori regionali dell’Agenzia delle Entrate e l’elenco degli uffici.


5. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

Tipo di handicap

1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l’esenzione bollo auto vedi nota 3)

2. Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni

3. Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione (con esclusione, quindi e ad
esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)

4. Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali, per esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per
l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella)

5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (per esempio, computer, fax, modem o altro sussidio telematico)

6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto
all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di
ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all’istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto

8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all’istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali
debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto)

9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali;
apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell’organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna

10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute
nell’ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l’importo del ticket pagato

11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381

12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza

13. Spese sostenute per l’acquisto del cane guida

14. Spese di mantenimento per il cane guida

(*) l’agevolazione spetta solo ai non vedenti


>>Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni

(1) TIPO DI HANDICAP

A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento.

La legge considera “disabile” la persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordo, il portatore di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) per i quali è riconosciuto l’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento.

Per questi disabili, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione Asl).

D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di “disabile”.

(2) FAMILIARE DEL DISABILE

Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto, eccetera) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso è fiscalmente a carico (cioè quando il suo reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non è superiore a 2.840,51 euro).

Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese delle righe 6 e 7; esse sono deducibili dal reddito complessivo, se sostenute per i familiari sopra elencati, anche quando questi non sono fiscalmente a carico.

La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui è fiscalmente a carico), a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.

(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA

Se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio, per avere l’esenzione permanente dal pagamento del bollo il veicolo deve essere adattato.

Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1, l’agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato.

Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel). Se il disabile possiede più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato. Egli dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio la sola targa del veicolo prescelto.

L’esenzione dall’imposta di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere riconosciuta ai disabili rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti.

(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO

L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel).

L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra, perché destinato alla demolizione.

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da “handicap grave”, i veicoli devono essere adattati, prima dell’acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).

In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso).

Per l’adattamento di veicoli già posseduti dai disabili l’aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.

(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO

A differenza di quanto previsto per l’agevolazione Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.

Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal Pra, perché destinato alla demolizione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro i quattro anni spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF

In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 4%. Per l’agevolazione Iva si veda anche la nota (8) con l’elenco dei beni assoggettati ad aliquota ridotta.

(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

I sussidi tecnici e informatici per i quali si può usufruire dell’Iva al 4% sono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

I sussidi devono essere di ausilio alla riabilitazione o idonei a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.

(8) IVA AGEVOLATA PER L’ACQUISTO DI ALTRI BENI

Tra gli altri beni soggetti a Iva agevolata del 4%:

. protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); il disabile deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione . apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre . apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità . poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili, che consentono ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche . prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.


(9) ACQUISTO CANI GUIDA

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. Può essere richiesta dal non vedente o dal familiare del quale egli è fiscalmente a carico ed utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.



I provvedimenti sopra indicati sono reperibili su www.agenziaentrate.gov.it

 




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