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NUOVE DISPOSIZIONI PER PATENTE AUTO DISABILI E NON SOLO - Nessuno è perfetto:Malattie e Disturbi Mentali

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NUOVE DISPOSIZIONI PER PATENTE AUTO DISABILI E NON SOLO

AGEVOLAZIONI PER DISABILI





NUOVE DISPOSIZIONI PER PATENTE AUTO DISABILI E NON SOLO

Il Decreto Legislativo n. 59 del 2011 recepisce la normativa comunitaria riguardo il Codice della Strada, e anche le patenti speciali. La Direttiva 2006/126/CE stabilisce infatti tutte le norme per la guida di persone con disabilità.
Il Decreto entrerà in vigore a partire dal 19 gennaio 2013.
Vediamo nel dettaglio le modifiche che apporterà il Decreto, per non farci trovare impreparati.

DISABILITA’ MOTORIE ( definite “minorazioni dell’apparato locomotore”)

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE)
La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a condizione che il disabile si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.
La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità si sia stabilizzata.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E)
L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.


CAPACITA’ VISIVA
Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi.

Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE)
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano orizzontale, salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico praticato da un'autorità medica competente.
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un'acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E)
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

CAPACITA’ UDITIVA
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto delle possibilità di compensazione.

PATOLOGIE NEUROLOGICHE
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.
A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.
Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE)
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata previo esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Tale autorità valuta la presenza dell'epilessia o di altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E)
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

DISABILITA’ INTELLETTIVA
Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE)
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:
— colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;
— colpito da ritardo mentale grave;
— colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di
comportamento e di adattamento connessi con la personalità salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E)
L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, previo parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. ( Per approfondire: diabete e difficoltà di rinnovo).

Per quanto riguarda il gruppo 2 il Decreto indica la necessità di negare il rilascio o il rinnovo a persone che necessitino un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati e sottoposti a controlli regolari.

 




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