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Prepensionamento dei familiari dei disabili: la Camera approva
Il testo passa ora al Senato: approvato un testo unificato che prevede agevolazioni previdenziali per i lavoratori che assistono familiari gravemente disabili
MILANO -
DIPENDENTI PUBBLICI -
Il testo non limita le definizione di «familiare», cioè non individua – per i dipendenti pubblici – particolari gradi di parentela o affinità. Non prevede nemmeno l’obbligo della convivenza. È più stringente invece rispetto all’individuazione della tipologia di disabilità, per la quale viene richiesta la doppia condizione di handicap grave (Legge 104/1992, art. 3 comma 3) e inabilità totale. Per quest’ultima il testo si riferisce ad una delle due definizioni che danno titolo all’indennità di accompagnamento. Quindi, oltre ad essere esclusi i casi in cui sia stata riconosciuta solo l’indennità di frequenza, si escludono anche tutti i casi in cui l’inabilità (civile) totale, derivi dal riconoscimento «dell’impossibilità a deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore». Questa seconda dizione viene comunemente usata nei verbali di invalidità nel caso – ad esempio – di gravi lesioni midollari, di distrofie muscolari, di sclerosi multiple o laterali amiotrofiche. Si tratta pertanto di una lacuna piuttosto significativa. Va anche sottolineato che il testo si riferisce esplicitamente ai soli invalidi civili (richiama esplicitamente il Decreto 5 febbraio 1992 che di questo tratta). Non sono previste né contemplate le invalidità gravi derivanti da cause di servizio, di lavoro o altro.
I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO -
Anche in questo caso sono poste diverse condizioni. Il lavoratore, per far valere i benefici previdenziali, deve innanzitutto dimostrare l’assistenza e la convivenza, per almeno diciotto anni con il familiare disabile che – in quel periodo – non deve essere stato ricoverato in istituto, né deve esserlo al momento della richiesta di pensionamento. Il beneficio spetta solo al coniuge, al genitore o al figlio della persona con disabilità. Un solo lavoratore può avvalersi dell’agevolazione. Il beneficio può essere richiesto anche dai fratelli o dalle sorelle se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria. La convivenza negli anni deve essere dimostrata con certificazione storico-
Rispetto al tipo e grado di disabilità, valgono le indicazioni espresse per i dipendenti pubblici: il diritto al prepensionamento viene riconosciuto solo per “il lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Con le esclusioni di cui diamo conto più sopra.
La disabilità va dimostrata con la presentazione di documentazione sanitaria e su tale aspetto, il testo è un po’ nebuloso. Di chiaro c’è l’indicazione della documentazione ammessa: il certificato di handicap grave (Legge 104/1992, art. 3 comma 3) e la certificazione di invalidità totale. Viene anche ammessa ulteriore documentazione comprovante «lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all’accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte». Dall’analisi letterale del testo sembra evidente che vada provata anche la «storia della disabilità cioè la sussistenza dei requisiti durante i (minimo) 18 anni di assistenza e convivenza richiesti. Non è chiaro cosa accada nelle ipotesi in cui in quei 18 anni, l’invalidità riconosciuta abbia subito variazioni o aggravamenti, anche se si prevede che «nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla data di nascita». Come già detto, ora il testo passa all’esame del Senato per la definitiva approvazione o per possibili emendamenti, nel qual caso sarà necessaria un’ulteriore lettura alla Camera.